L’ascolto di minori
Nei i nostri consultori si svolgono gli ascolti dei figli di coppie in fase di separazione/divorzio su mandato delle Preture del nostro Cantone o dei mediatori familiari dei nostri consultori.
L’ascolto del minore è previsto, nell’ambito del diritto del divorzio, dall’art. 298 cpv. 1 CPC “I figli sono personalmente e appropriatamente sentiti dal Giudice o da un terzo incaricato, eccetto che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano”.
Quando
Durante le procedure di separazione/divorzio dei genitori, conformemente alla giurisprudenza dei Tribunali, l’obbligatorietà dell’ascolto è prevista dal compimento del sesto anno di età dei figli.
Scopo
Lo scopo dell’ascolto del minore, come previsto dal diritto del divorzio (art 144 CC), è quello di fare chiarezza sugli interessi, i desideri e i bisogni del figlio di una coppia che si separa/divorzia, nonché sulle relazioni genitori-figli.
Il/La consulente
Il/la consulente è un/una professionista preposto ad aiutare il minore ad esternare le proprie emozioni e richieste in un contesto rispettoso ed accogliente.
Costi
La tariffa per gli ascolti è di CHF 120.- a seduta e di CHF 120.- per la stesura della dichiarazione richiesta dalla Pretura.